UNA PERIODIZZAZIONE SUI DIRITTI

Una periodizzazione sui diritti può seguire un criterio fondato sui tempi della loro concretizzazione individuando diritti di prima, seconda, terza e quarta generazione. Ma se assumiamo come chiave di lettura della storia una dimensione planetaria e se non vogliamo escludere le donne dalla storia è certamente  meglio seguire un altro criterio e attenersi alla loro universalità. La prima considerazione che dovrebbe essere ovvia è che le dichiarazioni dei diritti dell'uomo vanno prese alla lettera. Diritti dell'uomo e non già del genere umano. Quindi la loro universalità decade dinanzi all'esclusione dell'intero genere femminile.
Se anche volessimo ignorare questo limite non possiamo considerare che la conclamata universalità dei diritti delle dichiarazioni degli Stati americani e della Francia rivoluzionaria ebbe una vita brevissima.

Non appena uscirono dalla testa dei filosofi e dall' entusiasmo dei rivoluzionari  idealisti i diritti naturali e imprescrittibili non raggiunsero né tutti gli uomini della nazione né gli uomini dei paesi in cui quello stato esercitava la sua giurisdizione.
La schiavitù, abolita in Francia fu mantenuta nelle colonie; agli uomini di "colore" fu negato il diritto di cittadinanza; agli operai fu negato il diritto di associarsi per la difesa dei loro interessi (legge Le Chapelier, 14 giugno 1791). I diritti politici furono assegnati solamente ai possidenti. L'art. 10 della Dichiarazione restrinse la libertà religiosa e i culti diversi da quello cattolico furono solo tollerati.
dich_franc.GIF (12427 byte)

Da questo punto di vista potremmo vedere queste rivoluzioni come il compimento di un processo e non solo l'avvio di una nuova fase della storia. Un processo che ha inizio con le monarchie nazionali quando il potere regale, "lo stato",  definisce la sua autonomia, dalle pretese ierocratiche dei Papi, fissando una nuova sacralità   fondata sul "politico" e sul "diritto": la dinastia, la corona, lo Stato, entità invisibili che trascendono  gli esseri viventi che si avvicendano perennemente nel significarle.
Le rivoluzioni con le quali si apre la modernità creano un'altra figura del sacro: la Nazione. Come lo Stato, "che è più ed altro di coloro che lo servono, pur non avendo esistenza che attraverso essi; non meno misteriosa la Nazione, che oltrepassa infinitamente, che da ogni parte trascende i vivi presenti da cui è composta, pur non avendo realtà che attraverso essi." (M.Gauchet. "Dalla teocrazia alla democrazia". Micromega 3/92 p.117)

 


DOCUMENTI FONDATIVI


Dichiarazioni dei diritti degli Stati Americani (1776-1789)
e
Dichiarazione francese del 1789.

In questi documenti le teorie filosofiche, i diritti pensati, si traducono in principi regolatori dello stato e si proiettano in un modello di società che deve essere composta di uomini liberi, eguali fra loro dinanzi alla legge, sottomessi solo alla "Legge" che deve essere espressione della volontà generale.

dich_americana.GIF (21297 byte)

diritti naturali Un mito è certo  l'esistenza di "diritti naturali" di cui l'uomo è titolare prima di appartenere alla società. A questo proposito Bobbio osserva che i diritti umani non sono il prodotto della natura ma della civiltà umana ossia sono diritti storici e in quanto tali mutevoli. Essi sono fondati e riconosciuti quando ottengono il consenso generale (Vedi "Presente e avvenire dei diritti dell'uomo" in "L'età dei diritti, Einaudi, Torino 1990)
sovranità della nazione
(art. 3 dich. francese)

Il popolo è la fonte del potere. Il concetto di popolo è una costruzione intellettuale e "mitica", illusoria e tragica al contempo, che pretende di annullare le differenze di interesse dei  gruppi sociali  e il conflitto. In nome del popolo si annulla il soggetto, che è tale in quanto si contrappone al potere.
La storia della conquista dei diritti civili politici e umani  e dell'affermazione della loro universalità è il prodotto della contrapposizione del soggetto alle leggi proclamate in nome del popolo.
La "Legge" è "l'espressione della volontà generale"
(art. 6 dich. francese)
A giudizio di Sabino Cassese ( "I diritti umani nel mondo contemporaneo". Laterza, Bari 1998), questo è il mito più possente perché fondato sulla convinzione che la volontà generale non sbaglia mai. In realtà dietro queste solenni asserzioni si devono vedere dei  "testi altamente manipolabili , perché offrono una serie di scappatoie al potere politico" (Ib. p. 24)
IL POTERE POLITICO infatti può fissare i limiti della libertà,  stabilire quando il suo esercizio è da considerare ‘nocivo alla società’ e quando la libertà  possa essere limitata in nome dell’ 'ordine pubblico’
Istituzione di un vero e proprio sistema dei diritti
(dal XIX secolo alla Seconda Guerra Mondiale)

 

‘In questo passaggio l’affermazione dei diritti dell’uomo acquista in concretezza ma perde in universalità(Norberto Bobbio. op. cit.  p. 23)
I diritti divengono effettivamente protetti ma valgono solo nell'ambito dello Stato che li riconosce.


Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo
ONU 1948

"L'affermazione dei diritti è insieme universale e positiva "(Ibidem p.23)
UNIVERSALE perchè destinatari ne sono  tutte  le persone, non solo i cittadini di questo o quello stato
POSITIVA perchè attua un processo per l'effettiva protezione dei diritti contro lo stato che li  viola

indice